Sez. L, Sentenza n. 787 del 27/02/1975 (Rv. 374153 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - PLURALITA DI LESIONI COMPORTANTI INABILITA PERMANENTI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INVALIDITA - CRITERI - FORMULA A SCALARE - APPLICABILITA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - PLURALITA DI LESIONI COMPORTANTI INABILITA PERMANENTI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INVALIDITA - CRITERI - FORMULA A SCALARE - APPLICABILITA - LIMITI.*
Nei casi di pluralita di lesioni, comportanti inabilita permanenti indennizzabili con rendita nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, e derivanti sia da un unico infortunio sia da piu infortuni verificatisi in tempi diversi, la valutazione complessiva delle invalidita deve essere effettuata previo specifico accertamento dell'effettiva incidenza dell'inabilita sulla capacita lavorativa intesa come idoneita a lavoro produttivo; a tale fine la cosiddetta formula a scalare, che utilizza il criterio proporzionalistico nella valutazione delle diverse (contemporanee o successive) invalidita, puo essere considerata strumento di valutazione della globale invalidita soltanto in astratto, mentre in concreto il giudice deve stabilire in base a quali specifici elementi medico-legali detta formula sia sufficiente a rappresentare l'esatta misura del danno risentito dall'infortunato. (V 3601/71, mass n 355318; 20/66, mass n 320043).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)