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Sez. 1, Sentenza n. 1315 del 25/02/1980 (Rv. 404837 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - RIFIUTO O VIOLAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL TERZO - RESPONSABILITA DEL PROMITTENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404837-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - RIFIUTO O VIOLAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DA PARTE DEL TERZO - RESPONSABILITA DEL PROMITTENTE - LIMITI.*

Colui che ha promesso il fatto del terzo, ai sensi dell'art 1381 cod civ, esaurisce il proprio impegno con l'indurre detto terzo ad obbligarsi a compiere il fatto medesimo, mentre, nel caso in cui quest'ultimo rifiuti, ovvero successivamente violi l'Obbligo accettato, puo essere soltanto condannato ad un indennizzo, ma non all'adempimento specifico in favore del promissario. (V 1836/74, mass n 370045; (V 1050/69, mass n 339522).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)