Sez. L, Sentenza n. 11999 del 27/11/1997 (Rv. 510501 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Processo del lavoro - Ammissione delle prove - Disponibilità delle parti - Esclusione - Conseguenze - Ordinanza di ammissione di prove pronunciata sull'accordo delle parti - Revocabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ
La regola della non revocabilità delle ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti opera solo con riferimento alle materie su cui le parti possono disporre (art. 177, terzo comma, n. 1, cod. proc. civ.) e quindi non può trovare applicazione riguardo all'ammissione di mezzi di prova nel processo del lavoro, in cui la deduzione dei mezzi di prova, ispirata a rigorosi criteri e sottoposta a specifici termini la cui inosservanza è sanzionata da decadenza, costituisce materia non disponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)