Sez. L, Sentenza n. 5465 del 18/03/2016 (Rv. 639226 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Dirigenza medica e veterinaria - Reperibilità - Chiamata effettiva a rendere la prestazione - Conseguenze - Art. 17, comma 5, del c.c.n.l. 3 novembre 2005 per la dirigenza medico-veterinaria - Interpretazione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
L'art. 17, comma 5, del c.c.n.l. 3 novembre 2005 per la dirigenza medico-veterinaria - che prevede il diritto del dirigente in reperibilità chiamato a rendere la prestazione a percepire, oltre alle indennità ivi stabilite, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario, o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario - non esclude che l'ASL debba inoltre garantire al medico, anche senza sua richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato la nullità dell'art. 17, comma 5, del c.c.n.l. citato, in quanto secondo il tribunale detta disposizione consentiva che l'attività del medico reperibile, espletata in giorno festivo, fosse considerata lavoro straordinario, con definitiva perdita del riposo settimanale).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/11/2005 art. 17 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9, Direttive Commissione CEE 04/11/2003 num. 88 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)