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Sez. L, Sentenza n. 6491 del 04/04/2016 (Rv. 639242 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Servizio medico di pronta disponibilità - Art. 7, comma 9, del c.c.n.l. 20 settembre 2001 integrativo del c.c.n.l. comparto Sanità 7 aprile 1999 - Nullità - Esclusione - Fondamento - Diritto a riposo compensativo - Sussistenza - Domanda dell'interessato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639242-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di servizio medico di pronta disponibilità, va esclusa la nullità dell'art. 7, comma 9, del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. comparto Sanità del 7 aprile 1999, per violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 66 del 2003, in quanto tale norma si limita a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore effettivamente prestate in regime di cd. reperibilità attiva, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 5, Contr. Coll. 07/04/1999, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 7 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)