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Sez. L, Sentenza n. 20983 del 29/10/2004 (Rv. 577894 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Domanda originaria diretta ad ottenere l'accertamento di declassamento disposto sulla base di clausola di CCNL - Richiesta subordinata in corso di giudizio di riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori - Natura - Modificazione della domanda - Esclusione - Domanda nuova - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577894-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

In relazione ad un giudizio instaurato da un lavoratore con una domanda avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità di un inquadramento asseritamene dequalificante, disposto in base alla clausola di un contratto collettivo nazionale di lavoro (nella specie del C.C.N.L. del 26 novembre 1994 e del relativo accordo integrativo del 23 maggio 1995 per i lavoratori dell'Ente Poste Italiane), costituisce domanda nuova e non una modifica della domanda originaria, in quanto fondata su presupposti di fatto e di diritto tali da diversificare l'oggetto dell'iniziale richiesta e, quindi, su causa petendi e petitum diversi, la proposizione in via subordinata nel corso del giudizio da parte del lavoratore di una richiesta, volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto all'inquadramento superiore per lo svolgimento in via di fatto di mansioni superiori per la durata trimestrale di cui all'art. 2103 cod. civ. ed il conseguente riconoscimento della promozione automatica alla qualifica superiore (sulla base di tale motivo la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso con il quale si lamentava che illegittimamente il giudice di primo grado aveva autorizzato la nuova domanda per gravi motivi, ai sensi dell'art. 420, primo comma cod. proc. civ., ritenendola, con valutazione condivisa poi dal giudice di secondo grado, soltanto modifica di quella originaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)