Sez. L, Sentenza n. 14496 del 11/07/2005 (Rv. 582234 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Domanda originaria diretta ad ottenere l'accertamento della illegittimità del licenziamento - Richiesta integrativa di applicazione della tutela reale ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Natura - Modifica della domanda - Esclusione - Domanda nuova - Configurabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Nel rito del lavoro, caratterizzato da una rigida disciplina della fase introduttiva, integra una vera e propria "mutatio libelli", come tale non consentita, la formulazione di una domanda che, ad integrazione di quella originariamente proposta, concernente la sola declaratoria di illegittimità di un licenziamento, abbia ad oggetto l'applicazione della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, atteso che essa implica non solo un mutamento del "petitum" ma anche della "causa petendi", in quanto l'applicabilità della tutela reale presuppone, in particolare, la sussistenza di un determinato requisito dimensionale la cui valutazione da parte del giudice comporta l'inserimento nel processo dell'allegazione di un fatto costitutivo precedentemente non dedotto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)