Sez. 3 - , Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023 (Rv. 667243 - 02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Assicurazione contro i danni - Liquidazione del danno - Diffalco dell’indennità assicurativa - Rinuncia dell’assicuratore alla surroga - Necessità - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa.
Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)