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Sez. U, Sentenza n. 16158 del 15/11/2002 (Rv. 558545 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Azione di rimborso proposta da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Questioni concernenti la titolarità passiva dell'obbligazione tributaria e l'esattezza dell'entità della pretesa impositiva - Rilevanza ai fini della competenza giurisdizionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558545-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella delle commissioni tributarie, la controversia promossa, al fine di ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato, ritenuto il vero debitore, atteso che nei rapporti tra privati non può porsi mai una questione di giurisdizione e che le questioni concernenti l'effettiva titolarità passiva dell'obbligazione tributaria e l'esattezza della somma pretesa ben possono essere decise in via incidentale nell'ambito del rapporto tra le parti private, senza che la relativa statuizione possa far stato nei confronti dell'ente locale impositore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Cod. Civ. art. 2036

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)