diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5140 del 22/05/1998 (Rv. 515728 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Rivalsa dell'appaltatore di opere pubbliche nei confronti del committente - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Controversie aventi ad oggetto anche la quantificazione della esatta aliquota I.V.A nella specie dovuta - Conseguenze in tema di mutamento della competenza giurisdizionale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515728-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

Rientra nella sfera della giurisdizione ordinaria, e non nell'ambito di quella delle commissioni tributarie, la controversia promossa dall'appaltatore di opere pubbliche nei confronti del committente per rivalsa dell'I.V.A. sui corrispettivi di appalto, ancorché sia insorta questione (non definita in separata sede) circa la corrispondenza tra le somme concretamente versate a titolo di imposta e quelle realmente dovute in relazione alle aliquote in concreto applicabili (nella specie, controversia circa l'applicabilità dell'aliquota del 2 per cento in luogo di quella calcolata - nella misura del 18%- al momento della corresponsione, da parte del committente, degli acconti sul prezzo, comprensivi della rivalsa I.V.A., all'appaltatore), considerato che la statuizione cui è chiamato il G.O. non investe il rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma si esaurisce in un accertamento incidentale nell'ambito del rapporto (strettamente privatistico) fra soggetto attivo e soggetto passivo della detta rivalsa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)