Sez. 3, Sentenza n. 19252 del 24/09/2004 (Rv. 577348 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza - Attribuzione con solo riferimento alla sfera processuale - Invalidità - Fattispecie in tema di società di capitali.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, non può essere conferito se non a chi sia investito di un potere di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché neppure il rappresentante di una società di capitali può conferire ad un terzo una rappresentanza volontaria limitata agli atti del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato cui la procura per la rappresentanza in giudizio era stata conferito da un soggetto dotato dal consiglio di amministrazione della società attrice esclusivamente del potere di conferire procura speciale per ricorrere in cassazione, che non cumulava i poteri di rappresentante processuale della società attrice con quelli di rappresentante sostanziale della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)