Sez. L, Sentenza n. 11281 del 14/11/1997 (Rv. 509896 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza - Attribuzione con solo riferimento alla sfera processuale - Invalidità - Conseguenze in ordine alla procura alle liti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
La rappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il "dominus" e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore può essere attribuita ad un terzo solo insieme con la rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. (Nella specie, in sede di giudizio di cassazione, è stato ritenuto inammissibile il controricorso proposto a nome delle Ferrovie dello Stato S.p.A. da difensore munito di procura rilasciata non già dal legale rappresentante, ma da persona qualificatasi come "responsabile del Servizio centrale legale contenzioso").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)