Sez. 2, Sentenza n. 3033 del 15/03/1995 (Rv. 491177 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Penale - Applicazione - Condizioni - Accettazione della prestazione tardiva da parte del creditore - Danno conseguente al ritardo - Liquidazione ex art. 1223 cod. civ. - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
La penale, quando non sia stata prevista dalle parti anche per il semplice ritardo, può essere applicata solo per un inadempimento a cui sia seguita la risoluzione del contratto e, nel caso in cui il creditore abbia dovuto - perché l'inadempimento era di scarsa importanza e tale da non giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 cod.civ. - o voluto - per la sua autonoma determinazione - accettare la prestazione tardiva, non preclude, quindi, la liquidazione del danno conseguente al ritardo secondo i criteri indicati dall'art. 1223 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)