Sez. 2, Sentenza n. 12349 del 22/08/2002 (Rv. 557009 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Configurabilità - Limiti - Varie fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO
L'art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tener conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)