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Sez. 3, Sentenza n. 2258 del 23/06/1969 (Rv. 341628 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - EFFICACIA PROBATORIA - OMESSO ESAME - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341628-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - EFFICACIA PROBATORIA - OMESSO ESAME - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Le scritture non formate inter partes non possono fornire al giudice altro che elementi di convincimento o tutto al piu elementi indiziari. Pertanto, non e configurabile, rispetto ad esse, il difetto di motivazione, inteso come omesso o insufficiente esame delle circostanze da essa risultanti, mancando la decisivita delle circostanze non esaminate. (V. 1417-68, massima n. 333054 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)