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Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 08/05/1968 (Rv. 333054 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - VALORE INDIZIARIO- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333054-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI - VALORE INDIZIARIO- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Gli scritti provenienti da terzi hanno valore di semplici indizi, i quali possono essere utilizzati dal giudice, ai fini della formazione del proprio convincimento, in concorso con elementi probatori desumibili da risultanze diverse. Trattasi di un potere discrezionale riservato ai giudici di merito, come tale non suscettibile di censura in Sede di legittimita. (V. N. 276-68, massima n. 331189 2079-66, massima n.324053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)