Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 16/07/1973 (Rv. 365229 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO - OPPONIBILITA AI CREDITORI - ANTERIORITA DELL'ESTINZIONE - PROVA SCRITTA - NECESSITA.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO - OPPONIBILITA AI CREDITORI - ANTERIORITA DELL'ESTINZIONE - PROVA SCRITTA - NECESSITA.*
L'art 2917 cod civ - il quale nell'espropriazione presso terzi di crediti, richiede ai fini dell'opponibilita al creditore pignorante ed agli intervenuti dell'Estinzione del credito pignorato, che detta Estinzione, non si sia verificata 'in epoca successiva al pignoramentò - va interpretato nel senso che l'anteriorita dell'Estinzione del credito rispetto al pignoramento di esso deve risultare da atto scritto avente data certa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)