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Sez. 2, Sentenza n. 17506 del 30/08/2005 (Rv. 583919 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Contratto di patrocinio stipulato con un ente pubblico - Conferimento del mandato unitamente ad altri avvocati interni - Attività relativa alla determinazione della linea difensiva e alla redazione dei relativi scritti - Onorario - Condizioni - Effettivo espletamento della prestazione professionale - Necessità - Prova - Onere.
Stato
decisa il 2005-08-30
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583919-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

Qualora un avvocato svolga, anche se in regime di "parasubordinazione", opera professionale in favore di un ente pubblico in virtù di mandato conferitogli unitamente ad altri avvocati "interni" dell'ente stesso, il contratto di patrocinio non implica di per sé l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere al professionista gli onorari per l'attività di determinazione della linea difensiva e di redazione degli scritti - nelle quali propriamente consiste l'opera del difensore e che sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle in cui si concreta l'esercizio dello "jus postulandi" - occorrendo, invece, la prova dell'effettiva esecuzione di tali attività, il cui onere grava sul professionista interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2223, Cod. Civ. art. 2229, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)