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Sez. L, Sentenza n. 170 del 10/01/1994 (Rv. 484961 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - In genere | Contratto di patrocinio stipulato con un ente pubblico - Obbligo necessariamente conseguente di corrispondere al professionista, munito di mandato insieme con avvocati "interni", gli onorari per attività di determinazione della linea difensiva e di redazione dei relativi scritti - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-01-10
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484961-01

Avvocato e procuratore - Onorari - In genere

Il contratto di patrocinio, in esecuzione del quale un avvocato svolga, anche se in regime di "parasubordinazione" opera professionale in favore di un ente pubblico, non implica di per sè l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere al professionista, relativamente alle cause per le quali gli sia stato conferito mandato unitamente ad altri avvocati "interni" dell'ente stesso, gli onorari per attività di determinazione della linea difensiva e di redazione dei relativi scritti, nelle quali propriamente consiste l'opera del difensore e che sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle in cui si concreta l'esercizio dello "jus postulandi", occorrendo, invece, la prova dell'avvenuta esecuzione di attività siffatte, il cui onere grava sul professionista interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)