Sez. 4, Sentenza n. 1445 del 21/12/1971 Ud. (dep. 08/03/1972) Rv. 120431 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO - RIFERIMENTO ALLA IMPUTABILITA - CASO FORTUITO - FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE - ONERE DELLA PROVA - INCOMBENZA SUL CONDUCENTE - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO - RIFERIMENTO ALLA IMPUTABILITA - CASO FORTUITO - FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE - ONERE DELLA PROVA - INCOMBENZA SUL CONDUCENTE - ESCLUSIONE.*
L'improvviso malore che colpisce colui che guida un veicolo, sopprimendone la capacita di intendere e di volere(e quindi di conformarsi ai precetti di legge e di diligenza)va ricondotto sotto il profilo della imputabilita e non del caso fortuito o della forza maggiore che sono cause di giustificazione del reato. Consegue che, trattandosi di accertamento inerente al presupposto necessario ed indispensabile del reato(art 85 cod pen), spetta al giudice stabilire se l'imputato, al momento del fatto era o non libero di determinarsi, diversamente da quanto avviene per le cause di giustificazione del reato(forza maggiore, caso fortuito)per le quali l'Onere probatorio incombe invece su chi le allega. Consegue ulteriormente che il giudice possa escludere o ritenere o porre in dubbio la sussistenza del malore ed emettere correlativamente la propria decisione anche in Forma dubitativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)