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Sez. 3, Sentenza n. 12710 del 25/05/2010 (Rv. 613036 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizailità - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613036-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., presuppone la pendenza del processo dalla cui definizione dipenda la decisione della controversia nel procedimento pregiudicato; pertanto l'obbligo del giudice di disporre la sospensione non si configura nel caso in cui la causa pregiudiziale e quella dipendente, proposte nello stesso giudizio e proseguite in un unico procedimento, sono decise senza procedere alla loro separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)