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Sez. 3, Ordinanza n. 12233 del 25/05/2007 (Rv. 598109 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità giuridica - Caratteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598109-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Presupposto della sospensione necessaria del giudizio a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. è il rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. (Nella specie la S.C., ribadita la non configurabilità della sospensione facoltativa, ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del processo avente ad oggetto il pagamento di forniture di energia elettrica, non ritenendo pregiudiziale l'accertamento di analogo obbligo relativo a forniture rese in anni diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)