Sez. 1, Sentenza n. 465 del 20/03/1967 Ud. (dep. 24/07/1967) Rv. 105040 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - PROVA - PRODOTTA DURANTE LA DELIBERAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - AMMISSIBILITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - PROVA - PRODOTTA DURANTE LA DELIBERAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - AMMISSIBILITA.*
La prova del legittimo impedimento a comparire in udienza puo essere fornita dalla parte sino al momento della pubblicazione della sentenza e, quindi, puo essere data anche mentre il giudice si trovi nella camera di consiglio per la decisione della causa. E compito del cancelliere avvertire il giudice della esibizione della suddetta prova avvenuta durante la sua permanenza in camera di consiglio. (V, in genere, 103159, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)