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Sez. 5, Sentenza n. 5996 del 06/02/1985 Ud. (dep. 17/06/1985) Rv. 169787 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - MOMENTO FINALE DI DEDUZIONE: DISCUSSIONE O AL PIÙ PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PROVA TEMPESTIVAMENTE DEDOTTA MA TARDIVAMENTE COMUNICATA PER INCURIA DELLO UFFICIO - PIENA EFFICACIA DI TALE PROVA.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169787-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - MOMENTO FINALE DI DEDUZIONE: DISCUSSIONE O AL PIÙ PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - PROVA TEMPESTIVAMENTE DEDOTTA MA TARDIVAMENTE COMUNICATA PER INCURIA DELLO UFFICIO - PIENA EFFICACIA DI TALE PROVA.*

La prova del legittimo impedimento a comparire può essere utilmente fornita dall'imputato fino al momento della discussione o al più fino al momento della pubblicazione della sentenza. L'Onere della prova è a carico dell'imputato, il quale vi adempie quando faccia pervenire il documento giustificativo del suo impedimento alla cancelleria del giudice del dibattimento. Solo un disguido successivo all'adempimento di tale Onere, dovuto all'incuria dell'ufficio, può non essere addebitato a colpa dell'imputato. (Conf mass n 150562; (Conf mass n 115036; (Conf mass n 105040; (contra mass n 136520; (Conf mass n 126942; (Conf mass n 149049; (Conf mass n 142814; (Conf mass n 141883, nel senso che la prova del legittimo impedimento può essere fornita fino alla discussione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)