Sez. L, Sentenza n. 847 del 07/02/1990 (Rv. 465184 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - RESPONSABILITÀ CIVILE - FILOVIE, FUNICOLARI E FUNIVIE (IN PARTICOLARE) - EXTRAURBANE - AUTOLINEE EXTRAURBANE - PERSONALE - ESTENSIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL PERSONALE FERROTRANVIARIO EX ART. 1 LEGGE N. 1054 DEL 1960 - CONSEGUENZE - CESSIONE DI AUTOLINEE - DIRITTI ACQUISITI DAL PERSONALE - MANTENIMENTO - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - RESPONSABILITÀ CIVILE - FILOVIE, FUNICOLARI E FUNIVIE (IN PARTICOLARE) - EXTRAURBANE - AUTOLINEE EXTRAURBANE - PERSONALE - ESTENSIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL PERSONALE FERROTRANVIARIO EX ART. 1 LEGGE N. 1054 DEL 1960 - CONSEGUENZE - CESSIONE DI AUTOLINEE - DIRITTI ACQUISITI DAL PERSONALE - MANTENIMENTO - LIMITI.*
L'estensione al personale delle autolinee extraurbane - disposta dall'art. 1 della legge 22 settembre 1960 n. 1054 - della normativa relativa al personale ferrotranviario (R. d. 8 gennaio 1931 n. 148 e successive integrazioni e modificazioni) ha comportato, per la sua integralità, l'applicabilità, al personale delle autolinee predette, anche della norma dell'art. 26, primo comma, dell'all. A al citato R.d. del 1931, con la conseguenza che, anche in caso di cessione di autolinee extraurbane, il mantenimento dei diritti acquisiti dal personale, nonostante la previsione dell'art. 5 della legge suindicata, non è garantita in via assoluta ma nei limiti del possibile, fermo peraltro l'Obbligo dell'azienda cessionaria, di tempestivamente allegare, - ove contestate - le urgenze aziendali che l'abbiano indotta a modificare le qualifiche del personale. (V 3475/84, mass n 435492).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)