Sez. L, Sentenza n. 3475 del 09/06/1984 (Rv. 435492 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PASSAGGIO DEL SERVIZIO AD ALTRA IMPRESA - GARANZIA PER IL PERSONALE CIRCA IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PASSAGGIO DEL SERVIZIO AD ALTRA IMPRESA - GARANZIA PER IL PERSONALE CIRCA IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
L'art. 26 del regolamento allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, esteso, dalla legge 22 settembre 1960 n. 1054, al personale degli autoservizi extraurbani, nel disciplinare l'ipotesi del passaggio del servizio ad altra impresa, non contiene alcuna precisa ed assoluta garanzia per il personale circa il mantenimento della qualifica di provenienza, ma si richiama principalmente, invece, alla necessità dell'osservanza delle Disposizioni stabilite al riguardo dall'autorità governativa, dando Assicurazione di un'identità di trattamento economico e normativo e di una conservazione dei diritti acquisiti soltanto nei limiti del possibile e sempre subordinatamente al rispetto delle Disposizioni predette. (Conf 3080/77, mass n 386643).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)