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Sez. L, Sentenza n. 28457 del 28/11/2008 (Rv. 607016 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) | Direttore del Parco del Pollino - Nomina - Procedura - Rinnovo dell'incarico - Condizioni - Previsione contrattuale di rinnovo e proroga - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607016-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI)

La nomina del direttore di un parco naturale è oggetto di una disciplina specifica (prevista dall'art. 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991), che prevede un decreto del Ministero dell'ambiente - con scelta del direttore tra una rosa di candidati proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti in un albo di idonei all'esito di una procedura concorsuale per titoli - ed un successivo contratto di lavoro, espressamente qualificato dalla legge di diritto privato, di durata massima quinquennale, non abilitato ad introdurre deroghe alla disciplina legislativa, neppure mediante clausole di proroga o rinnovo. Ne consegue che il rinnovo dell'incarico al soggetto già nominato direttore dell'ente parco è possibile solo con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, indipendentemente da quando eventualmente previsto dal contratto individuale in contrasto con norma inderogabile.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 9 com. 11 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 426 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)