Sez. 2, Sentenza n. 3360 del 20/11/1971 (Rv. 354887 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - LAVORO PRESTATO DAL PARENTE - PRESUNZIONE DI INSUSSISTENZA D'UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - LAVORO PRESTATO DAL PARENTE - PRESUNZIONE DI INSUSSISTENZA D'UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO.*
La collaborazione familiare, con prestazione di energie lavorative, tra parenti conviventi, implica la presunzione della insussistenza tra colui che svolge il lavoro ed il capo famiglia, di un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico e cio in quanto le circostanze della parentela tra i soggetti della convivenza sotto lo stesso tetto e della medesima vita in una comunita familiare, unificata negli intenti, determinano l'annullamento dei confini tra le sfere di economia singola, giuridica ed economica nei rapporti interni, delle varie persone, le quali agiscono non in base ad obbligazioni ma per atteggiamenti spontanei, caratterizzati da vincoli affettivi al solo fine di giovare alla comunita familiare, di cui fanno parte. Tale presunzione puo essere vinta dalla prova contraria, rigorosa, precisa e non equivoca, dalla quale risulti la intuizione delle parti di superare l'ordinamento esclusivamente familiare, dando vita a reciproche obbligazioni contrattuali. (V 151'68, mass n 331000).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)