Sez. L, Sentenza n. 2987 del 13/05/1982 (Rv. 420899 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ONEROSITÀ - PRESUNZIONE - LIMITI - CONVIVENZE FAMILIARI - COMUNITÀ RELIGIOSE - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ONEROSITÀ - PRESUNZIONE - LIMITI - CONVIVENZE FAMILIARI - COMUNITÀ RELIGIOSE - INCLUSIONE.*
Attesa la normale onerosità del rapporto di lavoro subordinato, la gratuità di una prestazione obiettivamente lavorativa va ricavata da specifici elementi oggettivi e soggettivi (quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti nonché le relazioni personali fra di essi) e non può essere presunta, tranne che nel caso di convivenze familiari, giacché in tale ambito, in base all'id quod plerumque accidit, le prestazioni oggettivamente lavorative debbono - salva la prova contraria - presumersi svolte al di fuori di qualsiasi incontro di volontà contrattuale e sotto il solo stimolo di principi ed impulsi morali ed affettivi, senza subordinazione e senza prospettiva di retribuzione. Nel novero delle suddette convivenze a carattere familiare rientrano, poi, oltre la famiglia in senso etico-giuridico, anche le comunità religiose. (V 2432/80, mass n 406150; (V 1624/78, mass n 391020; (V 1452/75, mass n 375018; (V 1225/74, mass n 369280; (V 650/74, mass n 368461; (V 3360/71, mass n 354887; (V 151/68, mas n 331000; (V 276/67, mass n 326070; (V 3527/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)