Sez. U, Sentenza n. 66 del 10/01/1986 (Rv. 443709 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CENTRO REGIONALE UMBRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO TRA IL CENTRO E SUOI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CENTRO REGIONALE UMBRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO TRA IL CENTRO E SUOI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Il centro regionale umbro per il commercio con l'estero costituisce una mera associazione di fatto regolata, nell'ambito del diritto privato, dagli accordi degli associati e soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 36, 37 e 38 cod. civ., atteso che non è previsto da alcuna norma di legge ed è privo sia di personalità giuridica sia di quegli elementi che ne dimostrino il carattere pubblicistico, non essendo sufficienti la natura pubblicistica degli enti che ne abbiano promosso la Costituzione, né la circostanza che il centro miri ad uno scopo di pubblico interesse. Consegue che il rapporto di lavoro (anche a tempo determinato) tra il centro e suoi dipendenti ha natura privatistica e la sua cognizione e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 37, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)