Sez. 1, Sentenza n. 744 del 03/02/1990 (Rv. 465129 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - QUALITÀ DI IMPRENDITORE "NON PICCOLO" DEL FALLITO - ONERE DELLA PROVA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - QUALITÀ DI IMPRENDITORE "NON PICCOLO" DEL FALLITO - ONERE DELLA PROVA.*
Nel giudizio di cognizione, instaurato con l'opposizione avverso la declaratoria di fallimento, non opera una presunzione "iuris tantum" sulla qualità di imprenditore "non piccolo" del fallito (secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, e, in particolare, dopo l'abolizione della imposta di ricchezza mobile, e la conseguente impossibilità di far riferimento al relativo imponibile, in base al parametro del capitale investito). Detto requisito, pertanto, al pari degli altri presupposti della dichiarazione del fallimento, deve essere dimostrato dal creditore istante. (V 5701/81, mass n 416390).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)