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Sez. U - , Ordinanza n. 15370 del 13/05/2022 (Rv. 664700 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attribuzione contributi per l'editoria - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664700-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia relativa all'attribuzione di contributi per l'editoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, ricorrendo i presupposti di legge, l'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti con giudizio di discrezionalità tecnica vincolata, è tenuta all'erogazione del contributo, divenendo il richiedente titolare di una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria con riguardo ad una controversia in cui una società aveva chiesto la rimessione nei termini, per la presentazione della domanda finalizzata al conseguimento dei contributi relativi all'anno 2019, previa disapplicazione del d.p.c.m. 28 luglio 2017).

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/05/2017 num. 70 art. 2 com. 1, DPCM 28/07/2017 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)