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Sez. U, Sentenza n. 5585 del 05/11/1984 (Rv. 437263 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - DISCIPLINA EX ART. 22 LEGGE N. 416 DEL 1981, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'EDITORIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE EX D.P.R. N. 268 DEL 1982 - CONTRIBUTI SUL PREZZO DELLA CARTA DEI QUOTIDIANI - CONFIGURAZIONE - DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI EDITORI - CONSEGUENZE - AZIONABILITÀ DEL RELATIVO CREDITO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437263-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - DISCIPLINA EX ART. 22 LEGGE N. 416 DEL 1981, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'EDITORIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE EX D.P.R. N. 268 DEL 1982 - CONTRIBUTI SUL PREZZO DELLA CARTA DEI QUOTIDIANI - CONFIGURAZIONE - DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI EDITORI - CONSEGUENZE - AZIONABILITÀ DEL RELATIVO CREDITO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Nella disciplina dell'art. 22 della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante provvedimenti per l'editoria, nonché delle Disposizioni di attuazione di cui al d.P.R. 27 aprile 1982 n. 268, i contributi sul prezzo della carta dei quotidiani configurano diritti soggettivi degli editori, per un credito derivante da obbligazione pubblica direttamente assunta dalla legge a tutela degli interessi economici degli editori medesimi, nel concorso di condizioni e requisiti specificamente determinati, mentre il procedimento amministrativo contemplato per la loro erogazione, a mezzo dell'ente nazionale per la cellulosa e la carta, ha mera funzione di accertamento e ricognizione del rapporto obbligatorio, senza margini di discrezionalità, non quindi funzione costitutiva dello stesso. Ne consegue che il suddetto credito è azionabile davanti al giudice ordinario, indipendentemente dalla circostanza della mancata conclusione di quel procedimento amministrativo, rilevante solo sul diverso piano dell'esigibilità del credito medesimo, e che, inoltre, tale giurisdizione non può essere contestata in relazione all'eventuale Mancanza, all'atto dell'introduzione del giudizio, delle Disposizioni regolamentari in tema di adempimento da parte degli editori dell'Onere della presentazione del bilancio, trattandosi di questione eventualmente incidente sulle condizioni per l'Esercizio attuale del diritto, e quindi sul merito della controversia.*

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 22, DPR 27/04/1982 num. 268, Legge 23/12/1982 num. 939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)