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Sez. 3, Sentenza n. 5487 del 08/09/1986 (Rv. 448014 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - COMPARTECIPAZIONE AGRARIA - CARATTERISTICHE - COMPARTECIPAZIONE STAGIONALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448014-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - COMPARTECIPAZIONE AGRARIA - CARATTERISTICHE - COMPARTECIPAZIONE STAGIONALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

Il contratto di compartecipazione agraria ricorre quando lo imprenditore agricolo, sia esso proprietario od affittuario, conceda il fondo rustico ad un colono affinché questi, per un periodo non inferiore ad un intero ciclo annuale, contribuisca alla lavorazione del medesimo, con il prevalente apporto delle proprie personali prestazioni lavorative, concorrendo alle spese ed ai rischi e traendo profitto anche mediante partecipazione ai proventi. Lo stabilire se determinate coltivazioni siano stagionali o meno - e, quindi, se sia applicabile ai relativi contratti di compartecipazione la legge n. 756 del 1964 - rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in Sede di legittimità se sostenuto da congrua ed esauriente indagine. (V 2120/77, mass n 385846).*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)