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Sez. 3, Sentenza n. 2716 del 10/02/2005 (Rv. 582965 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Contratti di compartecipazione, concessioni per coltivazioni intercalari e vendita delle erbe infrannuali - Limitazione a singole coltivazioni stagionali - Disponibilità del terreno per la sua destinazione principale - Esclusione dell'applicazione della legge n. 203 del 1982 sulla durata minima del contratto - Conseguenze - Esercitabilità del riscatto in caso di vendita del fondo a terzi - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582965-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE

In base al disposto dell'art. 56 della legge n. 203 del 1982, i contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, le concessioni per coltivazioni intercalari, le vendite di erbe di durata inferiore ad un anno (quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria) possono avere una durata inferiore a quella prevista dalla citata legge n. 203 del 1982, in quanto tutte queste ipotesi si riferiscono a brevi cicli produttivi rispetto a quelli che caratterizzano la principale destinazione del terreno e consentono al concedente di utilizzare il terreno per altre e differenti colture nel restante periodo dell'anno; ne consegue che, dovendosi escludere la sussistenza di contratti agrari stabili, non è configurabile in tali casi, in favore del conduttore, il diritto di riscatto in caso di vendita del terreno a terzi.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)