Sez. 3, Sentenza n. 744 del 18/02/1977 (Rv. 384345 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - NOZIONE - CONVERSIONE A SINISTRA - PER L'IMMISSIONE IN UN ACCESSO PRIVATO - CONFIGURABILITA - DOVERI DEL CONDUCENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - NOZIONE - CONVERSIONE A SINISTRA - PER L'IMMISSIONE IN UN ACCESSO PRIVATO - CONFIGURABILITA - DOVERI DEL CONDUCENTE.*
La nozione di immissione nel flusso della circolazione e ravvisabile in ogni manovra con cui si tende ad inserirsi od a tagliare la corrente di traffico; S'immette, pertanto, nel flusso della circolazione anche chi, partendo dal lato destro della strada, pieghi verso sinistra per immettersi in un accesso privato; infatti, in questo caso, il conducente necessariamente si immette nel flusso della circolazione della mezzeria di sinistra, rispetto al suo senso di marcia, e percio e tenuto a dare la precedenza a tutti i veicoli, provenienti sia da destra che da sinistra, ai sensi dell'art 105, comma settimo, DPR 15 giugno 1959 n 393. (Conf 720/75, mass n 374062; (Conf 473/71, mass n 350096; (Conf 659/69, mass n 338913).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)