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Sez. 3, Sentenza n. 720 del 24/02/1975 (Rv. 374062 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - NOZIONE - PARTENZA DAL LATO DESTRO DELLA STRADA PUBBLICA E PIEGAMENTO A SINISTRA PER L'IMMISSIONE IN UN'AREA PRIVATA - OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA A DESTRA ED A SINISTRA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374062-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - NOZIONE - PARTENZA DAL LATO DESTRO DELLA STRADA PUBBLICA E PIEGAMENTO A SINISTRA PER L'IMMISSIONE IN UN'AREA PRIVATA - OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA A DESTRA ED A SINISTRA - SUSSISTENZA.*

A norma dell'art 105, comma tre e sette, del DPR 15 giugno 1959 n 39 3, integra immissione nel flusso della circolazione ed, impone, pertanto, l'Obbligo di dare la precedenza a tutti gli altri veicoli provenienti sia da destra che da sinistra, qualsiasi manovra con la quale un veicolo tenda ad inserirsi in una corrente gia costituita di traffico, ovvero a tagliarla. Pertanto, deve ritenersi che si inserisce nel flusso della circolazione e che e tenuto all'osservanza del suddetto Obbligo sia il conducente che, secondo la previsione di cui al comma terzo della citata norma, si immette in una pubblica via, provenendo dallo sbocco su strada di un luogo non soggetto a pubblico passaggio, sia il conducente che, nell'ipotesi inversa, partendo dal lato destro della strada pubblica, pieghi verso sinistra per immettersi in un'area privata. In quest'ultimo caso infatti, il conducente, inserendosi nel flusso della circolazione sulla mezzeria di sinistra, deve evitare che la sua manovra costituisca un pericolo per gli altri veicoli.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 104, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)