Sez. 1, Sentenza n. 1661 del 07/04/1989 (Rv. 462427 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - PROCESSO INIZIATO NEI CONFRONTI DEL CURATORE SUCCESSIVAMENTE ALLA REVOCA DEL FALLIMENTO - COSTITUZIONE DEL CURATORE - FINALITÀ - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - PROCESSO INIZIATO NEI CONFRONTI DEL CURATORE SUCCESSIVAMENTE ALLA REVOCA DEL FALLIMENTO - COSTITUZIONE DEL CURATORE - FINALITÀ - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al processo che si instauri nei confronti del curatore del fallimento, dopo che questi, a seguito della revoca della procedura concorsuale, abbia perso le proprie funzioni, deve riconoscersi al curatore medesimo la facoltà di costituirsi (senza necessità di autorizzazione del giudice delegato), al fine di ottenere l'interruzione del giudizio, per effetto di dichiarazione del suo procuratore circa il verificarsi di detto evento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)