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Sez. 1, Sentenza n. 8331 del 12/10/1994 (Rv. 488073 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Interruzione - Inapplicabilità - Causa interruttiva - Rilevanza nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Predetti principi - Applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488073-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'istituto dell'interruzione del processo non trova applicazione nel giudizio di Cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio, onde gli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ. non possono essere applicati in questa fase del processo, mentre la sussistenza della causa interruttiva - costituita anche dalla revoca della dichiarazione di fallimento nei processi in cui è parte il curatore - potrà assumere rilievo rispetto al giudizio di rinvio con la possibilità di prosecuzione o di riassunzione del processo. Tali principi trovano applicazione anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che può essere riassunto nei confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in "bonis", al fine di giungere all'accertamento giudiziale sull'esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l'ammissione al passivo fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)