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Sez. L, Sentenza n. 49 del 07/01/1986 (Rv. 443688 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA DEL GIUDICE - SUFFICIENZA - LIMITI - IMPROPONIBILITÀ DELLE DOMANDE AD ECCEZIONI NUOVE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SILENZIO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443688-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA DEL GIUDICE - SUFFICIENZA - LIMITI - IMPROPONIBILITÀ DELLE DOMANDE AD ECCEZIONI NUOVE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SILENZIO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

L'ultima parte del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ. consente non già l'introduzione di domande, eccezioni e conclusioni nuove, ma solo la modifica (emendatio) di quelle già prese, subordinandola, peraltro, alla preventiva autorizzazione del giudice, che solo in casi eccezionali - da accertare con criteri di rigorosità - può ritenersi data per implicito. Ne deriva che - nel rito del lavoro - essendo la proponibilità di domande ed eccezioni nuove esclusa, oltre che nell'interesse della parte, per la stessa funzionalità del procedimento, non è operante - a differenza che nel primo grado del processo ordinario - il principio della non rilevabilità di ufficio dell'improponibilità delle domande ed eccezioni nuove e che, inoltre, il silenzio serbato dalla controparte non rende ammissibile nemmeno la mera modificazione delle originarie pretese, che non sia stata previamente autorizzata, sia pure per implicito dal giudice. (V 6514/83, mass n 431235).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)