Sez. L, Sentenza n. 6514 del 04/11/1983 (Rv. 431235 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - EMENDATIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DOMANDA NUOVA O DOMANDA MODIFICATA SENZA AUTORIZZAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA D'UFFICIO - NECESSITÀ - SILENZIO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - EMENDATIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - DOMANDA NUOVA O DOMANDA MODIFICATA SENZA AUTORIZZAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA D'UFFICIO - NECESSITÀ - SILENZIO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
L'ultima parte del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., consente non già l'introduzione di domande nuove (mutatio libelli) ma solo la modifica (emendatio) di tali domande, subordinandola, peraltro, alla preventiva autorizzazione del giudice, che solo in casi eccezionali - da accertarsi con criterio di rigorosità - può ritenersi data per implicito. Consegue che, nel nuovo rito del lavoro, essendo la proponibilità di domande nuove esclusa non soltanto dall'interesse privato ma anche per la stessa funzionalità del procedimento, non è operante - a differenza che nel primo grado del processo ordinario - il principio della non rilevabilità d'ufficio (da parte del giudice) dell'improponibilità della domanda nuova e che, inoltre, il silenzio serbato dalla controparte non vale a rendere ammissibile neppure la nuova modificazione (emendatio) di domande che non sia stata preventivamente autorizzata, sia pure per implicito, dal giudice. (V 510/81, mass n 410988; (V 2862/80, mass n 406609; (V 464/79, mass n 396585; (V 681/78, mass n 390021).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)