Sez. 1, Sentenza n. 23787 del 22/12/2004 (Rv. 582602 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Marchio notorio - Prodotti affini - Confondibilità del marchio - Affinità - Portata.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
Il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del r.d. n. 929 del 1942 - che sanziona l'illecito concorrenziale consistente nel rischio di confusione di prodotti che determina l'imprenditore il quale adotti un marchio confondibile con quello utilizzato da un imprenditore concorrente per contraddistinguere un prodotto affine - , deve essere formulato, alla luce della direttiva n. 89/104/CEE, tenendo conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio notorio la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)