Sez. 3, Sentenza n. 10025 del 26/09/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 209428 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Proprietario di costruzione abusiva a più piani - Sanatoria richiesta ed ottenuta solo per il primo piano - Giudice penale - Immediata declaratoria di estinzione del reato per la porzione di immobile condonata - Necessità - Sussistenza - Ragione: frazionabilità del reato.
EDILIZIA - IN GENERE
Nel caso in cui l'imputato, proprietario di una costruzione abusiva - nella specie costituita da un piano terra, un primo ed un secondo piano - abbia presentato istanza di condono solo per il primo piano ed abbia pagato la relativa oblazione, ottenendo la concessione in sanatoria, il giudice penale, tanto accertato, deve, a norma del combinato disposto degli artt. 129 cod.proc.pen. e 38 Legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente dichiarare l'estinzione del reato limitatamente alla porzione dell'immobile condonato. Infatti, il reato di costruzione abusiva, non appartenendo alla categoria dei reati unisussistenti, è frazionabile ai fini dell'oblazione disciplinata dall'art. 3 citata Legge n. 47 del 1985. (La S.C. ha argomentato che la condotta penalmente illecita permane dall'inizio sino al termine della costruzione abusiva, e quindi sino al termine della costruzione di tutti i piani di cui si compone l'edificio, configurando un unico reato contravvenzionale, che in quanto permanente, non è frazionabile, ai fini della prescrizione, ex art. 158 cod. pen.: tuttavia - poiché una simile norma non esiste ai fini dell'oblazione speciale di cui alla stessa Legge n. 47 del 1985, sicché, in virtù del "favor rei", detto reato è frazionabile ai fini dell'estinzione per oblazione (anche se la relativa costruzione materiale sia strutturalmente inscindibile) - quella condotta diventa giuridicamente frazionabile in relazione alle singole parti dell'edificio abusivo (piani), una volta che per qualcuna di queste parti (e non per tutte) sia intervenuta una oblazione avente efficacia estintiva del reato; il principio del "favor rei", che è principio generale del nostro ordinamento penale, e ispira in particolare anche la disciplina delle cause estintive del reato (art. 183, ultimo comma, cod.pen.), impone questa soluzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)