Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 21/12/1998 Ud. (dep. 29/01/1999) Rv. 212834 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Permanenza - Momento di cessazione - Individuazione - Utilizzazione dell'immobile e ultimazione delle opere esterne - Sufficienza - Esclusione - Ragione.
EDILIZIA - IN GENERE
La cessazione della permanenza nella contravvenzione di costruzione abusiva oltre che dall'esistenza di un provvedimento autoritativo, amministrativo, civile o penale, o dalla cd. desistenza volontaria, deriva dalla ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture esterne ed interne. Pertanto, ove sia indicata una determinata data di accertamento, in assenza di una prova diversa, deve ritenersi che la semplice utilizzazione dell'immobile e la sua ultimazione all'esterno, senza alcuna dimostrazione del completamento delle opere interne, comporta la individuazione dell'epoca di cessazione della permanenza al momento dello accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)