Sez. U - , Ordinanza n. 37307 del 20/12/2022 (Rv. 666379 - 01)
PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE | Scolo delle acque - Disciplina ex art. 913 c.c. - Presupposti - Opere di canalizzazione - Applicabilità - Esclusione.
PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE
In materia di acque, l'art. 913 c.c., nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo con la realizzazione di una apposita rete irrigua.
Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)