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Sez. L, Sentenza n. 1481 del 10/02/2000 (Rv. 533695 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI | Assenza del lavoratore dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità - Obbligo contrattuale di comunicare al datore di lavoro l'allontanamento - Conseguenze - Sussistenza di un giustificato motivo in ordine all'assenza alla visita medica domiciliare - Irrilevanza - Presentazione in azienda durante il turno pomeridiano - Valore di esimente - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533695-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI

Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore assente dal servizio per malattia abbia l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'allontanamento dal proprio domicilio, l'assenza dello stesso lavoratore al momento della visita domiciliare durante le fasce orarie di reperibilità costituisce un'infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, restando irrilevante la sussistenza di un giustificato motivo in ordine all'assenza e non valendo come esimente il fatto che il medesimo lavoratore si sia presentato in azienda per riprendere servizio nel turno pomeridiano.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)