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Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012 (Rv. 622992 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione non rilevabile di ufficio - Esposizione del fatto processuale - Necessità - Specifico motivo di ricorso per vizio di nullità della sentenza o del procedimento - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622992-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

Se la parte intende riproporre in sede di legittimità un'eccezione non rilevabile di ufficio, formulata davanti al giudice di merito, e sulla quale questi abbia omesso di pronunciarsi, ha l'onere non solo di procedere all'esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell'eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche di formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., atteso che il vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame ex art. 112 cod. proc. civ. non si sottrae al principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di merito sulla tardività della produzione documentale dell'altra parte, ritenendo che tale censura dovesse costituire oggetto di specifico motivo di ricorso incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)