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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 440 del 10/01/2014 (Rv. 629775 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Eccezione di tardività del gravame - Omessa pronuncia del giudice di appello - Conseguenze - Riproponibilità in sede di legittimità - Condizioni - Impugnazione della sentenza d'appello per vizio di omessa pronuncia - Necessità.
Stato
decisa il 2014-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629775-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)