diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7274 del 11/05/2012 (Rv. 622502 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione - Obbligo di comunicazione alle parti costituite - Sussistenza - Limiti - Differimento ad udienza immediatamente successiva.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622502-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE

Nel rito del lavoro, qualora venga disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione nel giudizio d'appello, di tale rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria a tutte le parti costituite, a nulla rilevando che lo stesso sia stato disposto a causa di uno sciopero proclamato dalle associazioni forensi; l'obbligo dell'avviso viene meno nel solo caso in cui il rinvio venga effettuato alla prima udienza immediatamente successiva a quella, non tenuta, in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)