diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10220 del 26/07/2001 (Rv. 548512 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Contenuto del contratto - Circostanze predefinite dalla normativa vigente - Prova - Necessità - Esclusione - Clausole difformi rispetto al regime contrattuale legale - Sostituzione ex art. 1339 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548512-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE

Per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di affitto agrario è sufficiente la prova dell'intervenuto consenso fra le parti sulla circostanza che una di essa abbia, per fini agricoli, ricevuto in godimento un fondo del quale l'altra abbia la disponibilità. Non occorre, invece, la dimostrazione di ulteriori circostanze negoziali, essendo il contenuto del contratto rigorosamente predeterminato dalla normativa in vigore con disposizioni inderogabili, tali cioè da far ritenere senz'altro applicabile la regola di cui all'art. 1339 cod. civ., secondo la quale eventuali clausole nulle devono ritenersi sostituite da quelle di legge se con esse contrastanti.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)